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Nel settore medico è diffusa ormai da diversi anni la prassi della richiesta al paziente del consenso informato scritto prima dello svolgimento di qualsiasi attività diagnostica e terapeutica. Il dettato dell’art. 32 del Capo IV del Codice di Deontologia Medica dispone che “ il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente “. Si ritiene infatti che ogni azione diretta ad incidere sulla salute umana, nostro bene primario, debba essere preceduta da uno scambio di informazioni tra medico e paziente, finalizzato all’individuazione della soluzione più consona al caso clinico in esame.  E’ evidente che il consenso informato acquista maggiore importanza laddove l’intervento dello specialista è richiesto non solo per curare una patologia ma anche per migliorare l’aspetto fisiognomico dell’individuo.

La finalità del consenso informato, secondo quanto prescrive l’art. 30 del succitato codice deontologico, è quello di attestare che il paziente sia stato debitamente e compiutamente messo al corrente dallo specialista cui è affidata la realizzazione dell’accertamento e/o il trattamento proposto circa i benefici attesi, nonché gli effetti indesiderati e le controindicazioni che possono derivare dall’esecuzione di un determinato trattamento. In questo modo il paziente è in grado di decidere in piena libertà e coscienza e quindi di dare una manifestazione inequivoca ed esclusiva di volontà alle prestazioni erogate dalla struttura sanitaria.

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L’obbligatoria acquisizione del consenso specifico dell’interessato non esime comunque il medico dalle sue responsabilità in ordine alla corretta esecuzione degli atti che compie nell’esercizio della propria professione e che ha ritenuto opportuni secondo ’ scienza e coscienza ’ ( art. 34, Codice di Deontologia Medica ).

La stessa Corte di Cassazione, III sezione Civile, nella sentenza del 15 gennaio 1997 n.364, si è pronunciata in tal senso asserendo che “ la validità del consenso è condizionata all’informazione, da parte del professionista al quale è richiesto, sui benefici, sulle modalità in genere, sulla scelta tra le diverse modalità operative e sui rischi prevedibili specifici dell’intervento terapeutico… informazione che deve essere effettiva e corretta…”

Essendo dunque la fase informativa il cardine fondamentale dell’ ottenimento del consenso informato, è importante che il medico, nel fornire le informazioni al Paziente, verifichi sempre che il suo assistito abbia compreso appieno il significato delle sue parole, e, qualora il paziente sia di nazionalità straniera, si avvalga dell’ausilio di un interprete.

Nei casi in cui il paziente sia un minore o adulto incapace di intendere e di volere, tale dichiarazione scritta formulata dall’avente diritto è considerata giuridicamente valida ove risponda a determinati requisiti di carattere formale e sostanziale.

Il consenso deve essere altresì personale, consapevole , attuale, manifesto, libero, completo, gratuito, ricettizio, richiesto.

Un valido consenso informato conferisce dunque liceità all’atto terapeutico dello specialista, che in tal modo percepisce una compliance attiva del paziente coscientemente consenziente e partecipe alle decisioni che lo vedono soggetto principe di scelte riguardanti la propria integrità psico-fisica..

La documentazione relativa all’avvenuta informazione ed il modulo di consenso appositamente predisposto per ogni trattamento terapeutico vengono conservate dallo specialista nella cartella clinico-ambulatoriale, che rimane a disposizione del paziente, il quale può richiederla in qualsiasi momento alla struttura, qualora sia intenzionato a visionarla.

 

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